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ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
L'Organismo di Mediazione Forense di Avezzano è stato costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano e aderisce al Coordinamento della Conciliazione Forense
L'Organismo di Mediazione Forense si occupa di gestire i procedimenti di mediazione (facoltativa e obbligatoria) per la conciliazione di controversie civili e commerciali inerenti diritti disponibili.
L'Organismo di Mediazione Forense di Avezzano è iscritto al n. 587 del Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia e svolge la propria attività
- organizzando e gestendo gli incontri di mediazione;
- amministrando le relative procedure nel rigoroso rispetto della disciplina di legge in materia di mediazione;
- formando e nominando mediatori che rivestono le qualifiche di neutralità, imparzialità e con specifiche conoscenze ed esperienze in tema di mediazio
Presidente e Legale rappresentante
Avv. Roberto Di Pietro
Componenti del Consiglio Direttivo:
Avv. Olivia Conte
Avv. Alfredo Iacone
Avv. Loreta Massaro
Avv. Raffaele Scurci
Responsabile
Avv. Chiara Di Benedetto
Pagina aggiornata dopo il D.M. n. 150/2023
Per informazioni rivolgersi alla segreteria
Il D.M. 24 ottobre 2023, n. 150 (G.U. n. 255 del 31/10/2023), in attuazione delle disposizioni del d.lgs. 28/2010 modificate dalla Riforma Cartabia (D. Lgs. 149/2022), ha previsto, all’art. 46, le seguenti disposizioni transitorie in tema di spese di mediazioni:
• Alle mediazioni con domanda presentata dal 15 novembre 2023 (data di entrata in vigore del D.M. 150/2023), fino all’approvazione dell’istanza di adeguamento dell’Organismo ai requisiti di iscrizione previsti dal D.M. 150/2023, si applicano le nuove regole relative alle spese di mediazione degli organismi pubblici (art. 31, cc. 1,2 e 4; Tabella Allegato A, D.M .m. 150/2023);
• Alle mediazioni con domanda presentata in data anteriore al 15 novembre 2023 continuano ad applicarsi gli importi determinati in base alla precedente normativa (per il tariffario applicabile cliccare qui). Il pagamento delle spese del procedimento deve essere effettuato a mezzo di bonifico bancario intestato a: Organismo di Mediazione Ordine degli Avvocati di Avezzano, via Corradini, 150 - Avezzano (AQ) Banca BPER- Agenzia 4 AZ- IBAN IT63E0538740443000035126261 – Causale: indicare il nome e cognome della parte istante. La contabile del pagamento dovrà comunque essere inviata, indicando le parti del procedimento, alla pec: mediazione.foroavezzano@pec.it
Art. 8 (Procedimento)
Comma 1) - All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. (…)
Comma 6) - Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.
Decreto ministeriale 24 ottobre 2023, n. 150
Art. 29 (Determinazione del valore della lite e dell’accordo di conciliazione)
Comma 1) - La domanda di mediazione deve contenere l’indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile devono essere indicate le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
Comma 2) - L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
Comma 3) - Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.
Comma 4) - Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell’organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
Comma 5) - Il valore dell’accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.
Art. 34 (Soggetti obbligati e modalità di pagamento)
Comma 1) - Le spese di cui all’articolo 28 (spese relative al primo incontro: indennità per spese di avvio e per spese di mediazione e spese vive) sono dovute e versate da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione.
Comma 2) - Quando il primo incontro si conclude con l’accordo conciliativo e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna delle parti le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, detratti gli importi previsti dall’articolo 28 comma 5 (indennità relative alle spese di mediazione per il primo incontro), e salvo quanto prevede il comma 4.
Comma 3) - Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.
Comma 4) - Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell’organismo li considera come una parte unica.
N.B. Presso l’intestato organismo non costituiscono centro unico di interessi: a) i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria; b) i singoli comunisti nello scioglimento della comunione c) i creditori o i debitori solidali o parziali; d) il fideiussore ed i debitore principale.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Le parti hanno diritto alle agevolazioni fiscali ai sensi dell’art. 17 commi 1 e 2 e dell’art. 20 commi 1, 2 e 3 del DLGS 28/2010, come modificato dal DLGS 149/2022.
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
La parte non abbiente che si veda riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi dell’art. 15-septies e dell’art. 17 comma 6 del DLGS 28/2010, come modificato dal DLGS 149/2022, non è tenuta al versamento delle indennità
Criteri di elaborazione delle indennità di mediazione
ELENCO MEDIATORI