La legge 53/1994 ha inserito nel nostro ordinamento la facoltà, per gli avvocati, di notificare gli atti giudiziari. Consentendo agli avvocati di svolgere questa funzione viene di fatto meno l’intermediazione degli Ufficiali Giudiziari
ISTRUZIONI PER LE NOTIFICHE IN PROPRIO DEGLI AVVOCATI
LA LEGGE n. 53/1994
L’Avvocato può notificare a determinate condizioni:
- iscrizione all’albo;
- autorizzazione dal proprio Consiglio dell’Ordine;
- tenuta del registro cronologico.
AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE
L’autorizzazione deve essere richiesta al Consiglio dell’Ordine al quale l’Avvocato è iscritto.
La legge prevede che l’autorizzazione possa essere concessa solo se l’avvocato non ha procedimenti disciplinari in corso e non ha riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione (cancellazione o radiazione).
IL REGISTRO CRONOLOGICO
Ottenuta l’autorizzazione, l’avvocato deve obbligatoriamente munirsi del registro cronologico.
Il registro deve rispettare il modello stabilito dal Ministero. (vedasi allegato al D.M. 27.5.1994, in G.U. 7.6.1994 n.131); esso può essere acquistato presso cartolerie specializzate richiedendo specificatamente il registro cronologico per gli atti di notificazione in materia civile, amministrativa e stragiudiziale ad uso dell’avvocato . Le buste che serviranno per la notifica invece si possono ordinare presso tipografie autorizzate .
Il registro può essere anche costituito da moduli continui vidimati “uso computer”, che –ovviamente- devono contenere tutte le voci previste dal modello stabilito. Il registro, ottenuta l’autorizzazione, va numerato e vidimato, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o da un consigliere delegato all’uopo.
COME SI TIENE IL REGISTRO
Nel registro va annotata giornalmente, a cura del professionista notificante, ogni notificazione eseguita. (Ai fini del compimento di tali annotazioni, l’avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.)
COSA SI DEVE ANNOTARE NEL REGISTRO
- il numero d’ordine della notificazione: è un numero progressivo per ogni notifica, quindi per ogni destinatario del medesimo atto, la numerazione prosegue, anche se cambia l’anno ;
- il cognome ed il nome della parte istante;
- la natura dell’atto da notificare;
- l’Ufficio Giudiziario ed eventualmente la Sezione;
- il cognome ed il nome del destinatario della notifica;
- l’indirizzo ove l’atto deve essere spedito (notifica postale) o il luogo ove è avvenuta la notifica diretta;
- il numero della raccomandata e l’Ufficio Postale;
- la data di spedizione e quella di ricezione;
- le spese postali;
- se la notifica è fatta a mani d’altro avvocato, la data e l’ora della consegna, indicando le generalità del ricevente e facendolo sottoscrivere;
- gli estremi del deposito in cancelleria di copia dell’atto notificato in opposizione ex art. 645 C.p.c. o per impugnazione.
IMPORTANTE: Il registro va tenuto secondo le ordinarie norme, senza spazi bianchi, abrasioni, con cancellazioni leggibili e senza uso del cd. “bianchetto” per cancellare.
GLI ATTI CHE SI POSSONO NOTIFICARE
Gli atti che si possono notificare in base alla legge 53/1994 sono:
- atti in materia civile ed amministrativa;
- atti stragiudiziali.
Si tratta della gran parte degli atti processuali, ivi compresi gli atti civili di esercizio di diritti sostanziali, quali la messa in mora, la diffida, la disdetta, l’opzione e gli atti amministrativi di diffida o di messa in mora per provocare il silenzio assenso o il silenzio rifiuto.
L’avvocato non può notificare gli atti processuali che sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, quali ad esempio le intimazioni ai testi, l’avviso di sloggio ed i pignoramenti immobiliari.
Per l’avvocato che notifica personalmente per mezzo del servizio postale non esistono i limiti di competenza territoriale come per l’Ufficiale Giudiziario (al contrario di quanto accade per la notifica diretta). Importante, a tal proposito quanto previsto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 1938/2000: “Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla l. n. 53 del 1994 (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale – nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria”(Cassazione civile, sez. lav., 19 febbraio 2000, n. 1938).
Per gli atti stragiudiziali vi è il problema che la legge prevede, per potersi avvalere della facoltà di notificare, che l’avvocato sia titolare di una procura alle liti rilasciata ex art. 83 C.p.c.; di conseguenza, per gli atti stragiudiziali, il difensore dovrà essere preventivamente munito di procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI PER LA NOTIFICA DI ALCUNI ATTI PROCESSUALI
Gli atti d’impugnazione e l’atto d’opposizione a decreto ingiuntivo comportano l’obbligo per il difensore notificante di sostituirsi all’Ufficiale Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto opposto mediante deposito di copia dell’atto notificato.
NOTIFICA DIRETTA E NOTIFICA A MEZZO POSTA
La legge prevede, come abbiamo visto, due forme di notifica: quella diretta e quella a mezzo del servizio postale.
NOTIFICA DIRETTA
Questa notifica si attua con la consegna diretta dell’atto, da parte del difensore, nel domicilio del destinatario.
Ciò è possibile a condizione che:
- destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di domiciliatario di una parte,
- il destinatario sia iscritto nello stesso albo del difensore notificante,
- l’atto sia preventivamente vidimato e datato dal Consiglio dell’Ordine nel cui albo entrambi sono iscritti,
- l’atto deve essere consegnato personalmente nelle mani proprie del destinatario nel suo domicilio (e quindi non in un qualunque luogo), oppure, se la notifica non può essere fatta personalmente, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.
Non è pertanto ammissibile la consegna ad altri soggetti quali il portiere, il vicino.
Il Collega che riceve l’atto, o la persona addetta allo studio o al servizio alla quale viene consegnato, devono sottoscrivere sia l’originale che la copia dell’atto notificata, nonché il registro cronologico, che quindi l’avvocato notificante deve portare con sé in ogni occasione di notifica diretta. Inoltre, se la persona che riceve l’atto è diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla specificazione delle generalità e dalla qualità rivestita dal consegnatario (tale specificazione deve seguire le firme e va riportata sull’originale, sulla copia notificata e sul registro cronologico).
Un esempio di relata di notifica può essere:
“Io sottoscritto avvocato … in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di Venezia rilasciata il …, previa iscrizione al nr. del mio registro cronologico, ho notificato per conto di (specificare le generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto (specificare tipo) a … presso il suo proc. e dom. avv. ….. con studio in … ed ivi a mani dello stesso (oppure “non avendolo rinvenuto ed ivi a mani di … addetta allo studio o al servizio dello stesso”); firma di chi riceve e, se chi riceve è un addetto allo studio o al servizio, specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario, esempio Tizia nata a … il …, impiegata).
LA NOTIFICA A MEZZO POSTA
L’avvocato che procede alla notifica a mezzo posta deve:
- preventivamente acquistare speciali buste e moduli conformi al modello stabilito dall’Amministrazione Postale per la notifica degli atti giudiziari;
- sulle buste il notificante deve apporre il nome ed il cognome, la residenza o il domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, sottoscriverle ed indicare il proprio domicilio;
- precompilare l’avviso di ricevimento ed apporvi tutte le indicazioni richieste dal modulo predisposto dall’Amministrazione postale; inoltre riportarvi il numero di registro cronologico e, per le notificazioni effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa, indicare come mittente il nominativo della parte istante e del suo procuratore (esempio: Tizio presso il proc. e dom. avv. ….), mentre per quelle in corso è opportuno apporvi anche l’indicazione dell’ufficio giudiziario e, se esiste, della sezione (esempio: Trib. Venezia Prima sezione);
- scrivere la relata di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto, indicando l’ufficio postale per mezzo del quale è spedita la copia dell’atto. La relata potrà essere del seguente tenore:
- “Io sottoscritto avvocato … difensore, procuratore e domiciliatario ut supra, con studio in ….. siccome autorizzato alla notificazione ex artt. 1 e 7 della L. 21.01.2004 n. 53 e sue integrazioni e modificazioni, con deliberazione del Consiglio dell’Ordine di Venezia in data …. rilasciata il …, ai sensi degli artt. 1-3 della L. 53/2004 ho notificato copia del su esteso atto a (specificare le generalità di chi ha dato la procura) a …, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. … spedita dall’Ufficio Postale di …………, previa iscrizione al nr. …… del mio registro cronologico. timbro postale. Avv. … (e sottoscrizione dell’avvocato)”.
- L’ufficio postale :
- appone in calce all’originale ed alla copia dell’atto il timbro di vidimazione;
- inserisce la copia o le copie da notificare nelle buste predisposte dall’avvocato notificante;
- restituisce all’avvocato l’originale dell’atto vidimato.
Va conservato l’avviso di spedizione della raccomandata, che va poi allegato all’atto e che, in ogni caso, consente l’iscrizione a ruolo della causa, anche se non è ancora ritornata la cartolina postale di ricevimento.
Uno degli ulteriori vantaggi è costituito dall’applicazione anche alle notifiche postali fatte dall’avvocato della recente Sentenza della Corte Costituzionale 477/02 sui termini e notifiche a mezzo posta.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Legge 21.1.1994 nr. 53 Decreto Ministeriale 27.5.1994 nr. 595400 (Istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali) in G. Uff. 7.6.1994 nr. 131
Riferimenti di giurisprudenza:
Sul perfezionamento della notifica
La notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio postale eseguita, ai sensi della l. 4 settembre 1994 n. 53, da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dall'art. 3, comma 3, di detta legge alla disciplina della l. 20 novembre 1982 n. 890, con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento che fa piena prova dell'avvenuta consegna e della data di essa. Cassazione civile, sez. II, 25 settembre 2002, n. 13922
Sulla mancanza dei requisiti richiesti
L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.
Cassazione civile, sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592
L'attività di notificazione svolta dall'avvocato munito di procura mediante consegna di copia dell'atto, ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, ove compiuta in mancanza del requisito e dell'osservanza delle modalità prescritti dalla stessa legge (relativi alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine, alla previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto nonché all'istituzione e all'impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia), va considerata nulla e non inesistente.
Cassazione civile, sez. III, 4 aprile 2001, n. 4986
L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa.
Cassazione civile, sez. un., 1 dicembre 2000, n. 1242
La notificazione di un atto processuale (nella specie, sentenza di primo grado) eseguita, "ex lege" n. 53 del 1994, in forma "diretta" (e non a mezzo del servizio postale) da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine di appartenenza deve considerarsi giuridicamente inesistente se delegata ad altri, neppure se il delegato eserciti la medesima professione legale.
Cassazione civile, sez. I, 13 giugno 2000, n. 8041